LO STATUTO
Lo Statuto
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Denominazione)
- Per onorare e perpetuare la memoria del Professor Natalino Sapegno, illustre storico della letteratura, studioso insigne e docente universitario, su iniziativa delle eredi e della Regione Autonoma Valle d’Aosta, è costituita una fondazione con la denominazione “Centro di studi storico-letterari Natalino Sapegno – ONLUS”.
Art. 2
(Sede)
- La fondazione ha sede in Morgex (Aosta).
- L’eventuale trasferimento dell’indirizzo in altra sede dello stesso comune potrà essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione di cui all’articolo 7 senza obbligo di modifica statutaria.
Art. 3
(Scopo)
- La fondazione non ha fini di lucro e non può distribuire eventuali utili o avanzi di gestione.
- La fondazione:
-
- promuove gli studi e le ricerche nell’ambito delle letterature italiana e francese;
- favorisce l’accesso dei giovani alle discipline umanistiche e crea le condizioni per un rapporto continuativo tra la ricerca storico-letteraria e la scuola, in particolare:
- istituendo borse di studio a favore di giovani studiosi e ricercatori: le borse di studio saranno assegnate agli studiosi e ricercatori stessi in base ai titoli scolastici ed accademici posseduti, ai titoli eventualmente acquisiti, al lavoro già svolto, tenendo conto, eventualmente, anche della condizione economica; le modalità concrete di erogazione delle borse di studio stesse dovranno di volta in volta essere stabilite in appositi regolamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione e non dovranno contrastare con i principi generali sopra enunciati;
- promuovendo e collaborando a iniziative di aggiornamento degli insegnanti;
- favorisce lo scambio e la diffusione di informazioni nell’ambito culturale italiano ed europeo oltre che valdostano, anche in collaborazione con enti, associazioni, istituzioni e altri organismi operanti con convergenti finalità di formazione e promozione culturale;
- favorisce ogni iniziativa utile al progresso degli studi e delle ricerche, e in particolare:
- aggiorna ed incrementa la propria biblioteca ed il proprio archivio con l’acquisizione di libri, documenti e riproduzioni fotografiche e fotostatiche;
- cura la stampa del catalogo della biblioteca e la pubblicazione di quei lavori che, nell’ambito degli scopi e delle iniziative da essa promossi, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato Scientifico, giudicherà particolarmente meritevoli;
- promuove ed organizza, anche con enti pubblici e privati italiani e stranieri, convegni, seminari, incontri di interesse culturale e scientifico.
-
Art. 4
(Patrimonio)
- Il patrimonio della fondazione è costituito:
-
- dai libri, dalle pubblicazioni, dai manoscritti, dagli studi e dalle monografie, dalle riviste scientifiche e letterarie che appartennero al Professor Natalino Sapegno;
- dal fondo di dotazione originario e di primo avviamento, a carico dell’Amministrazione Regionale della Valle d’Aosta;
- dai beni mobili, via via acquisiti (libri, opuscoli, riviste, manoscritti, fotocopie, documenti di archivio, arredi, attrezzature tecniche); dai beni immobili eventualmente acquistati, dalle elargizioni di beni o sussidi convenzionati da parte di enti o persone fisiche, e da ogni altro cespite o provento che ulteriormente le pervenisse, il tutto nel rispetto delle autorizzazioni tutorie;
- dai proventi del proprio patrimonio e delle attività della fondazione, al netto delle passività;
- da eventuali altre entrate e acquisizioni sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso.
-
Art. 5
(Esercizio)
- L’esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
- Il primo esercizio finanziario ha termine il 31 dicembre dell’anno in cui sarà avvenuto il riconoscimento
TITOLO II – ORGANI
Art. 6
(Organi)
- Sono Organi della fondazione:
-
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Direttore;
- Comitato Scientifico;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.
-
CAPO I – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Art. 7
(Composizione – Nomina)
- La fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri:
-
- due nominati dalle fondatrici signore Simonetta Sapegno e Silvia Sapegno, e alla loro morte, dai rispettivi discendenti diretti; in caso di mancanza dei suddetti discendenti diretti, o della loro rinuncia, tali componenti saranno nominati dalla Giunta della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste fra docenti in discipline umanistiche di università italiane o straniere;
- due nominati dalla Giunta della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste;
- uno nominato dall’Università di Roma “La Sapienza”.
-
- Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per tre anni dalla data della sua costituzione; per i membri di nomina regionale si applica la legge regionale 10 aprile 1997, n. 11, recante “Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale”.
- Qualora uno dei Consiglieri venga a cessare dalla carica anteriormente alla scadenza, si procederà ad una nuova nomina, rispettando il criterio di rappresentanza suddetto.
Art. 8
(Convocazione)
- Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal suo Presidente o, in caso di assenza o impedimento di questo, dal Vice Presidente.
- Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l’anno, nonché ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente, o su richiesta scritta del Direttore di cui all’articolo 12 o di almeno due Consiglieri. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà conto nei relativi verbali:
-
- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
-
- L’avviso di convocazione, con l’indicazione degli argomenti da trattare, deve essere inviato a mezzo lettera raccomandata ai Consiglieri almeno 15 giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di comprovata urgenza, con preavviso di 3 giorni, anche mediante comunicazione telegrafica e/o telematica.
Art. 9
(Validità delle deliberazioni)
- Il Consiglio di Amministrazione può deliberare se è presente la maggioranza dei membri, e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
- È necessaria la maggioranza qualificata di almeno quattro membri per le deliberazioni concernenti:
-
- approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
- modifiche statutarie;
- formazione di regolamenti;
- acquisti ed alienazioni di immobili;
- scioglimento della fondazione;
- nomina del Direttore della fondazione.
-
- Le funzioni del Segretario del Consiglio sono svolte dal Direttore, che avrà cura della redazione, su apposito libro, dei verbali delle sedute del Consiglio, che saranno sottoscritti dal Presidente e dallo stesso Direttore.
Art. 10
(Compiti)
- Al Consiglio di Amministrazione compete la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione nel rispetto delle autorizzazioni di legge.
- Il Consiglio di Amministrazione approva le scelte fondamentali nonché il piano annuale e le linee-guida pluriennali delle iniziative della fondazione, proposti dal Comitato scientifico, di cui all’articolo 13; provvede alla nomina del Direttore della fondazione, al di fuori dei membri del Consiglio di Amministrazione.
- Il Consiglio di Amministrazione inoltre:
-
- nomina il Presidente nell’ipotesi prevista dal comma 2 dell’art. 11 e il Vice Presidente, e può nominare il Presidente onorario della fondazione;
- nomina i membri del Comitato Scientifico secondo i criteri indicati all’articolo 13;
- approva nel mese di novembre di ogni anno il bilancio preventivo per l’anno successivo, e nel mese di marzo, il conto consuntivo dell’anno precedente;
- approva le modifiche statutarie;
- provvede all’approvazione del regolamento della fondazione, sentito il parere del Comitato Scientifico;
- approva il regolamento per le assegnazioni di borse di studio, contributi e premi e, su parere vincolante del Comitato Scientifico, designa i destinatari delle relative assegnazioni;
- decide, su parere del Comitato Scientifico, la pubblicazione di lavori come indicato all’articolo 3, secondo comma, lettera d) numero 2;
- delibera in merito all’assunzione del personale, determinandone il trattamento retributivo;
- dispone l’impiego dei fondi secondo criteri di convenienza e sicurezza di investimento, delibera in merito alla stipulazione di mutui ed aperture di credito, nonché relativamente ad ogni altra operazione bancaria e finanziaria necessaria o comunque utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali.
-
- Ai membri del Consiglio di Amministrazione non spetta alcun compenso ma soltanto il rimborso delle spese sostenute per l’opera svolta.
CAPO II – PRESIDENTE ONORARIO – IL PRESIDENTE
Art. 11
(Nomina – Rappresentanza – Compiti)
- Il Consiglio di Amministrazione può provvedere alla nomina di un Presidente onorario della fondazione, scelto tra alte personalità nelle discipline umanistiche.
- Il Presidente della Fondazione è indicato dalla famiglia Sapegno tra i membri del Consiglio di Amministrazione da lei nominati. In caso di mancata nomina da parte della famiglia, vi provvede il Consiglio di amministrazione tra i membri di cui all’art. 7, comma 1, lett b) e a).
- Il Consiglio di Amministrazione nomina il Vice Presidente individuandolo tra i componenti di cui all’art. 7, comma 1, lett b).
- Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
- Il Presidente – o il Vice Presidente in caso di sua assenza o impedimento – rappresenta la fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio e cura i rapporti interni fra gli organi della fondazione medesima e l’esecuzione delle delibere del Consiglio.
- Spetta tra l’altro al Presidente, o, in sua assenza o impedimento, al Vice Presidente:
-
- convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;
- garantire la corretta amministrazione della fondazione;
- nominare procuratori nell’ambito dei poteri conferitigli;
- nominare avvocati e procuratori per rappresentare quali patrocinatori in giudizio nell’interesse della fondazione.
-
CAPO III – IL DIRETTORE
Art. 12
(Nomina – Compiti)
- Il Consiglio di Amministrazione nomina, a maggioranza qualificata, il Direttore della fondazione.
- Il Direttore deve essere in possesso di laurea in una disciplina umanistica e deve avere comprovata esperienza nel settore delle istituzioni culturali.
- Il Direttore resta in carica quattro anni e può essere riconfermato.
- Il Direttore:
-
- dà concreta attuazione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e coadiuva il Presidente nella cura dei rapporti interni con gli organi della fondazione;
- redige il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuali;
- è portavoce delle deliberazioni del Comitato Scientifico presso il Consiglio di Amministrazione alle cui sedute partecipa senza diritto di voto;
- funge da Segretario del Consiglio di Amministrazione, secondo il disposto dell’articolo 9;
- dirige e coordina gli uffici della Fondazione ed è a capo del personale dipendente della stessa;
- conserva la documentazione prevista per legge in ordine alla Fondazione.
-
CAPO IV – IL COMITATO SCIENTIFICO
Art. 13
(Composizione – Nomina)
- Il Comitato Scientifico è composto dal Direttore della fondazione e da otto membri da scegliersi tra esperti in discipline umanistiche, nominati dal Consiglio di Amministrazione ed individuati secondo i seguenti criteri:
-
- due su designazione delle fondatrici signore Simonetta Sapegno e Silvia Sapegno e, alla loro morte, dai rispettivi discendenti diretti; in caso di mancanza dei suddetti discendenti diretti, o di rinuncia alla designazione, tali componenti saranno nominati dal Consiglio di Amministrazione;
- uno su designazione dell’Università di Roma “La Sapienza”;
- uno su designazione dell’Università degli Studi di Torino;
- uno su designazione dell’Università della Valle d’Aosta/Université de la Vallée d’Aoste;
- un rappresentante di una istituzione culturale europea operante nell’ambito della ricerca umanistica, individuata dal Consiglio di Amministrazione (per ciascun mandato);
- due, con voto limitato, su designazione del Consiglio Regionale della Valle d’Aosta.
-
- Il Comitato Scientifico dura in carica quattro anni e i suoi membri sono riconfermabili.
- Il Presidente del Comitato Scientifico è designato tra i membri del Comitato medesimo dalle fondatrici signore Simonetta Sapegno e Silvia Sapegno; alla loro morte, o in caso di rinuncia, la competenza per tale designazione passerà al Consiglio di Amministrazione della fondazione.
- Ai componenti il Comitato Scientifico spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute, anche un emolumento da determinarsi a cura del Consiglio di Amministrazione.
Art. 14
(Compiti)
- Il Comitato Scientifico individua ed indica al Consiglio di Amministrazione le scelte fondamentali e le iniziative della fondazione intese al raggiungimento delle finalità dell’ente.
- Il Comitato Scientifico si riunisce almeno due volte l’anno e può essere convocato anche con maggiore frequenza per iniziativa del Presidente o su richiesta del Direttore o di almeno tre dei suoi membri.
- In particolare il Comitato Scientifico, in via esemplificativa:
-
- presenta il piano annuale e le linee-guida pluriennali delle iniziative, e le relative esigenze finanziarie;
- indica il piano di sviluppo della biblioteca con un prospetto delle varie categorie di spesa;
- propone la messa a concorso di borse di studio o il conferimento di contributi di ricerca per l’Italia e per l’estero;
- propone ed organizza programmi di ricerca individuali e collettivi;
- approva seminari, convegni e riunioni di borsisti o studiosi ed ogni altra iniziativa culturale;
- invita a partecipare alle attività della fondazione qualificate persone di qualsiasi Paese che, con il loro contributo culturale, possano agevolare il raggiungimento degli scopi dell’ente;
- propone gli studi degni di pubblicazione, che sono stati promossi o sostenuti dalla fondazione.
-
CAPO V – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Art. 15
(Composizione – Nomina)
- L’organo di revisione è costituito in forma monocratica; il revisore è nominato dalla Giunta della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste.
- Il Revisore dei conti dura in carica per tre anni e può essere riconfermato.
TITOLO III – ESTINZIONE
Art. 16
(Devoluzione del patrimonio)
- In caso di estinzione della Fondazione il patrimonio residuo è devoluto a Fondazioni aventi uno scopo analogo od affine al proprio.
LEGGE ISTITUTIVA